Art. 6.
(Funzioni del SIS).
1. Nell'espletamento dei compiti attribuiti al SIS, gli agenti operativi esercitano, anche con mezzi elettronici, funzioni di osservazione, di controllo e di acquisizione
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di informazioni, notizie e materiali d'interesse.
2. Gli agenti operativi hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Agli agenti operativi che svolgono compiti di protezione di persone e di installazioni è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con decreto del Ministro della giustizia, su richiesta del direttore generale.
3. I provvedimenti di convocazione, accompagnamento coatto, fermo provvisorio, ispezione, perquisizione e confronto, intercettazione e interruzione di comunicazioni postali, telegrafiche ed elettroniche, da eseguire nel territorio dello Stato, che non costituiscono espletamento di compiti informativi nei confronti di obiettivi non nazionali, sono autorizzati dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello della Capitale della Repubblica o da suoi sostituti a tale fine delegati, su richiesta del direttore generale o di altro funzionario delegato, dietro approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato. Di questi provvedimenti è data informazione periodica non nominativa al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), di cui all'articolo 31.